martedì 17 gennaio 2017

Nuovi accatastamenti.
Cosa cambia per cantine, soffitte e



Con la circolare 2E/2016 dell’Agenzia delle Entrate [i], la cosidetta Circolare Imbullonati, sono state apportate modifiche alle modalità di accatastamento degli immobili, che interessano gli immobili residenziali.

Le due categorie interessate sono quelle degli immobili strumentali (artigianali o industriali) e quelli residenziali con modifiche diametralmente opposte in termini di incidenza fiscale; infatti mentre per gli immobili produttivi era possibile ridurre notevolmente le rendite catastali degli immobili di proprietà, per il residenziale  le nuova modalità di accatastamento porteranno ad aumenti delle rendite rispetto quanto attuato in passato.

Tale normativa catastale pertanto ha portato ad una maggiore spesa per costruttori e committenti (e futuri proprietari) di nuove costruzioni.
Va chiarito che tali nuove disposizioni valgono per tutte le nuove costruzioni o tutti gli immobili per i quali si rendono necessari atti di aggiornamento, nei quali casi le pertinenze come cantine e sottotetti che hanno accesso autonomo direttamente da strada o da parti comuni dell’edificio di cui fanno parte andranno accatastate come unità a sé stanti con la categoria C/2 (magazzino/locali di deposito).
Fino ad ora tale impostazione era valida per i soli locali destinati ad autorimessa, la cantina e/o il sottotetto venivano assegnate ad un alloggio ed erano inserite nella stessa planimetria ed ai fini del calcolo della rendita erano considerati “vani accessori indiretti”.
A seguito di questo nuovo orientamento, non sarà più possibile accorpare nella medesima planimetria cantine/soffitte con ingresso autonomo ed abitazioni, ma occorrerà creare un nuovo subalterno per ogni cantina/soffitta con ingresso autonomo assegnandole, come già specificato, la categoria catastale C/2.
Risulta evidente che di conseguenza si riscontrerà un aumento della rendita catastale (aumento se confrontata con quella che sarebbe derivata  dal precedente metodo) poiché la cantina passa dall’essere conteggiato come “vano accessorio” dell’abitazione all’essere conteggiato come “vano principale” del C/2 che si crea.
Le immediate conseguenze di questo provvedimento interessano costruttori, committenti, proprietari e partono dalla maggiore spesa in fase di accatastamento dell’immobile, dato che la presentazione in Catasto di ogni unità immobiliare in categoria C/2 ha un costo fisso di € 50,00, fino all’aumento delle tassazioni derivanti da tasse ipotecarie e catastali in fase di vendita e all’aumento delle imposte sugli immobili come IMU, TASI ecc.
I proprietari delle unità immobiliari di nuova costruzione accatastate seguendo la nuova normativa, nel caso in cui possiedano più di una unità immobiliare di categoria C/2 (una cantina e una soffitta o due cantine) non potranno farle rientrare tutte nell’agevolazione spettante per la prima casa ma solamente prima; con aumento della spesa dovuta per l’IMU o per la tassazione degli atti di trasferimento.
Al fine di valutare attentamente e con la dovuta attenzione ogni caso, i nostri uffici rimangono a disposizione per consulenze specifiche.






mercoledì 2 dicembre 2015

Geometra Alberto Campagna

Geometra 
Alberto Campagna


si occupa dell’ambito immobiliare, relativamente alla redazione di tutte le pratiche inerenti la regolarizzazione, gestione o trasformazione di tutte le proprietà immobiliari sia esistenti che di nuova edificazione; il tutto rivolto sia alle proprietà immobiliari in essere che a quelle in corso di acquisizione o cessione.
Le attività svolte vanno dal rilievo dello stato dei luoghi, alla progettazione, fino all’esecuzione di lavori.
 


Viene svolta l’attività di consulenza negli ambiti sopra specificati ed anche sotto il profilo estimativo, per il quale il professionista è certificato come previsto alla Norma UNI 11558:2014 “Valutatore Immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” per lo svolgimento delle valutazioni in conformità agli Standard nazionali e internazionali oltre che alle Linee Guida ABI.


Dal 2011 è Mediatore Professionista in ambito civile e commerciale per lo svolgimento dei procedimenti di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

lunedì 22 luglio 2013

APE: Quadro Normativo



Dai primi di giugno si sente parlare sempre più spesso dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ex ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Dai primi di giugno le varie categorie di settore (Notariato, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – FIAIP – etc.) fanno girare le proprie circolari sulle interpretazioni della nuova legge ponendo l’accento, di volta in volta, su ciò che li riguarda più da vicino.
Ed il semplice cittadino che decide di mettere in vendita/locazione il proprio immobile? Deve fidarsi di ciò che sente dire in giro o provare a documentarsi autonomamente. Molti nostri clienti ci chiedono:
  • Se voglio affittare il mio immobile, sono OBBLIGATO a fare l’APE?
  • Se l’immobile che voglio mettere in vendita è un rudere, devo fare l’APE?
  • Se l’immobile che devo vendere non ha impianto di riscaldamento, devo fare l’APE?
  • Se voglio vendere/affittare un immobile QUANDO devo fare l’APE? Al rogito/registrazione del contratto o prima?
  • Quale legge mi obbliga a tutto questo?
  • E se non lo faccio a quali sanzioni vado incontro?
  • Chi fa i controlli e quindi chi mi può sanzionare?
  • A che genere di professionista posso/devo rivolgermi?
E così via…

Questo articolo vuole spiegare e riassumere le fonti alle quali attingere per potersi documentare in maniera autonoma sull’argomento.
Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il nuovo Decreto Legge (DL 63/2013) che recepisce la Direttiva 2010/31/UE (EPBD 2) e conseguentemente modifica il Decreto legislativo sull’efficienza energetica degli edifici (D.Lgs 192/05) che a sua volta recepiva la precedente direttiva (Direttiva 2002/91/UE - EPBD).
Il nuovo Decreto Legge, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, è costituito da 22 articoli che possono essere suddivisi in 5 gruppi:
  1. Articoli che modificano il D.Lgs 192/05 (artt. 1 – 13)
  2. Articoli che riguardano le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per la ristrutturazione degli edifici (artt. 14 – 16)
  3. Articolo che modifica il D.Lgs. 28/2011 sulla promozione e l’uso dell’energia da fonti rinnovabili; in particolare sulla qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione impiantistica (art. 17)
  4. Articoli che modificano la disciplina IVA su cessioni di prodotti editoriali e somministrazione di alimenti e bevande (artt. 19 - 20)
  5. Articoli sulle abrogazioni, sulle disposizioni transitorie e finali, sulle disposizioni finanziarie e sull’entrata in vigore del Decreto stesso (art. 18 ed artt. 21 – 22)
La seconda fonte normativa di particolare importanza è costituita dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici del 2009 (DM 26/6/2009) modificato, anche questo abbastanza recentemente, dal DM del 22 novembre del 2012 ed in attesa di nuova modifica per la definizione delle nuove metodologie di calcolo come richiesto dal nuovo DL 63/13.

Nella tabella sottostante viene riepilogato il quadro normativo e vengono indicati gli argomenti di principale interesse ed i rispettivi articoli in cui vengono normati.  



Ing Serena Vegna


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