Dai primi di giugno si
sente parlare sempre più spesso dell’Attestato di Prestazione
Energetica (APE), ex ACE (Attestato di Certificazione Energetica).
Dai primi di giugno le varie categorie di settore (Notariato,
Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – FIAIP –
etc.) fanno girare le proprie circolari sulle interpretazioni della
nuova legge ponendo l’accento, di volta in volta, su ciò che li
riguarda più da vicino.
Ed il semplice cittadino
che decide di mettere in vendita/locazione il proprio immobile? Deve
fidarsi di ciò che sente dire in giro o provare a documentarsi
autonomamente. Molti nostri clienti ci chiedono:
- Se voglio affittare il mio immobile, sono OBBLIGATO a fare l’APE?
- Se l’immobile che voglio mettere in vendita è un rudere, devo fare l’APE?
- Se l’immobile che devo vendere non ha impianto di riscaldamento, devo fare l’APE?
- Se voglio vendere/affittare un immobile QUANDO devo fare l’APE? Al rogito/registrazione del contratto o prima?
- Quale legge mi obbliga a tutto questo?
- E se non lo faccio a quali sanzioni vado incontro?
- Chi fa i controlli e quindi chi mi può sanzionare?
- A che genere di professionista posso/devo rivolgermi?
E così via…
Questo articolo vuole
spiegare e riassumere le fonti alle quali attingere per potersi
documentare in maniera autonoma sull’argomento.
Il 6 giugno 2013 è
entrato in vigore il nuovo Decreto Legge (DL 63/2013)
che recepisce la Direttiva 2010/31/UE (EPBD 2) e
conseguentemente modifica il Decreto legislativo sull’efficienza
energetica degli edifici (D.Lgs 192/05) che a sua volta
recepiva la precedente direttiva (Direttiva 2002/91/UE - EPBD).
Il nuovo Decreto Legge,
che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, è costituito
da 22 articoli che possono essere suddivisi in 5 gruppi:
- Articoli che modificano il D.Lgs 192/05 (artt. 1 – 13)
- Articoli che riguardano le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per la ristrutturazione degli edifici (artt. 14 – 16)
- Articolo che modifica il D.Lgs. 28/2011 sulla promozione e l’uso dell’energia da fonti rinnovabili; in particolare sulla qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione impiantistica (art. 17)
- Articoli che modificano la disciplina IVA su cessioni di prodotti editoriali e somministrazione di alimenti e bevande (artt. 19 - 20)
- Articoli sulle abrogazioni, sulle disposizioni transitorie e finali, sulle disposizioni finanziarie e sull’entrata in vigore del Decreto stesso (art. 18 ed artt. 21 – 22)
La seconda fonte
normativa di particolare importanza è costituita dalle Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici del 2009 (DM
26/6/2009) modificato, anche questo abbastanza recentemente,
dal DM del 22 novembre del 2012 ed in attesa di nuova
modifica per la definizione delle nuove metodologie di calcolo come
richiesto dal nuovo DL 63/13.
Nella tabella sottostante
viene riepilogato il quadro normativo e vengono indicati gli
argomenti di principale interesse ed i rispettivi articoli in cui
vengono normati.
Ing Serena Vegna
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